TESTO
del disegno di legge n. 1825
TESTO
delle Commissioni
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale e delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi e di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

Art. 4.
(Princìpi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

Art. 6.
(Delega al Governo in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

      1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.

      1. Identico.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:       2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;

          a) identica;

          b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;

          b) identica;

          c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;

          c) identica;

          d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti;

          d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive, del loro progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione, delle abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico;


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          e) assicurare la piena attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249. (vedi co. 5)
 

          e) assicurare l'interoperabilità dei contatori elettronici (meter) rispetto a tutte le tecnologie digitali;

            f) garantire la rilevazione degli indici di ascolto disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.

      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

      Soppresso.

      4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità e i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinati dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è a tale fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi del citato articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005.       Soppresso.
        3. In applicazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini, in particolare rispetto ai soggetti che esercitano l'attività oggetto delle rilevazioni, e stabilisce, con proprio regolamento, gli adempimenti che i soggetti realizzatori devono assolvere al fine di assicurare la conoscenza dei propri assetti societari e di controllo, nonché la trasparenza e la pubblicità delle tecniche e delle metodologie di rilevazione utilizzate.
        4. Ai soggetti che violano le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo, l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è abrogato.

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